A.D.R. - Mediazione
Le inefficienze del sistema giudiziario inducono
le imprese a ricercare metodi di risoluzione delle controversie alternativi al
contenzioso giudiziario. In quest'ottica, si spiega non solo il frequente
ricorso all'arbitrato, ma anche la sempre maggiore diffusione delle
cc.dd. A.D.R. (acronimo di "Alternative Dispute Resolution"),
che in molti casi rappresentano lo strumento più efficace per risolvere le
controversie in tempi brevi ed a costi ridotti.
La categoria delle ADR, ovvero dei metodi di
risoluzione delle controversie alternativi alla via contenziosa, raduna
procedure diverse tra loro che hanno in comune i seguenti tratti
caratteristici:
- rapidità: tempi ridotti per le
decisioni
- riservatezza: le ADR consentono di limitare
la pubblicità o l'impatto mediatico spesso generato da un processo tradizionale
(specie quando le parti siano note al pubblico)
- semplificazione: le
regole del procedimento, pur nel rispetto di alcuni principi imprescindibili
(contraddittorio, diritto di difesa), sono molto semplificate e possono essere
adattate caso per caso, in tal modo assicurando una maggior speditezza
- conservazione del rapporto: la ADR
non mira principalmente a stabilire chi tra i litiganti abbia ragione, e dunque
non inasprisce la contrapposizione tra le parti, ma dove possibile ne agevola
il riavvicinamento; questo risultato è spesso molto vantaggioso per l'impresa,
perchè assicura continuità ai rapporti commerciali ed evita la dispersione
delle energie, economiche e non, necessarie a apprestare ex novo i rapporti pregiudicati dalla lite.
Un metodo di ADR agevolmente accessibile anche
Italia è la mediazione, che
consiste in una procedura simile alla mediation
anglosassone, tramite cui le parti ricorrono volontariamente all'aiuto di un
soggetto imparziale e indipendente (il mediatore) che le aiuta a trovare la via
di un accordo amichevole.
Il D.Lgs.
n.28/2010 ha introdotto l'istituto della mediazione quale strumento
facoltativo di risoluzione delle controversie in via preventiva rispetto
all'azione giudiziaria, mentre per alcune specifiche materie il preventivo
tentativo di mediazione è obbligatorio, a pena di improcedibilità della causa
ordinaria in tribunale.
La mediazione è:
- volontaria: gli incontri di mediazione
sono rimessi alla volontà delle parti, che in qualunque momento sono libere di
di interrompere la procedura
- semplice ed informale:
l'attivazione della procedura è semplice e non impone formalità particolari
- amichevole: le parti sono aiutate a
dialogare nel modo più sereno possibile e a creare un clima favorevole alla
proposizione di idee e soluzioni per risolvere la controversia
- rapida: mediamente, la procedura si conclude nell'arco
di uno o due mesi
- economica: i costi della procedura di
mediazione sono contenuti e predeterminati in base ad apposite tariffe
- riservata: le parti si impegnano a
mantenere riservate e a non divulgare le informazioni relative al caso in
discussione. Sulle informazioni confidenziali, in particolare quelle emerse nel
corso degli incontri separati con il mediatore, viene mantenuta la più stretta
riservatezza da parte di quest'ultimo. Ciò quindi non pregiudica, nel caso di
insuccesso della procedura, il ricorso alla via contenziosa o all'arbitrato.
Naturalmente, il ricorso alla via giudiziale, o all'arbitrato o ad un'altra ADR va valutato caso per caso, attraverso l'analisi specifica del caso concreto.
Per informazioni e preventivi di costo, si prega di inviare una e-mail